LEGGI e REGOLAMENTI


Circolare n.120 bis/95
(N.B. Paramotori esclusi)

del 29 Aprile 1996
Prot. n. TO/RF/rf/9394

Integrazione della procedura per l'identificazione degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (V.D.S.)
Delibera del Consiglio Federale n. 214 del 22 luglio 1995


Seguito:
a) Circolare Ae.C.I. n. 30/94 protocollo n. 8413 del 10.05.1994
b) Circolare Ae.C.I. n. 120/95 protocollo n. 11188 del 17.05.1995

1. PREMESSA

a.
Con la circolare cui si fa seguito in a), lo scrivente Aero Club d'Italia, nell'intento di garantire un alto livello di sicurezza del volo, ha richiesto, nella identificazione degli apparecchi muniti di motore, la presentazione del "manuale di impiego", di cui al n. 5 dell'allegato alla legge 25.03.1985, n. 106, come risulta modificata dal D.M. 19.11.1991 (Gazzetta Ufficiale del 30.12.1991, n. 304).
b.
A seguito di un ulteriore, recente ed approfondito esame dei problemi connessi con l'identificazione degli apparecchi per il V D S , l'AeCI , per facilitare le procedure di identificazione e Io sviluppo della specialità, ha inteso, con la redazione della presente circolare, perfezionare ulteriormente quanto già previsto dalle procedure vigenti, con il sostanziale apporto dei costruttori, cui compete la redazione deI manuale di impiego che verrà redatto secondo Io schema riportato in allegato Mod. AeCI.\TO\012.
Con il termine "costruttori" si intende indicare i costruttori industriali di apparecchi V.D.S. muniti di motore, nonché gli assemblatori industriali di kit di montaggio, i rappresentanti e gli importatori della produzione estera dei suddetti tipi di apparecchi, nonché i "costruttori in proprio" (autocostruttori) degli stessi.
c.
Rientrano nella normativa i seguenti tipi di apparecchi VDS.:
d.
sono esclusi dalla presente normativa i seguenti tipi di apparecchi VDS:
Più in generale, l'interpretazione della normativa é stata prevista per quei casi in cui il carico utile massimo previsto, per un dato tipo di apparecchio, possa far eccedere il peso massimo al decollo consentito dalla normativa vigente.

2. NORME DI RIFERIMENTO

L'integrazione della procedura di identificazione, qui di seguito delineata, trova fondamento nelle norme che di seguito si indicano:
a.
il pilota, quale unico responsabile della condotta dei voli (art I deI D P R 5 agosto 1988, n 404), deve accertarsi che l'apparecchio non superi mai le limitazioni fissate daI costruttore, e comunque, per quelli provvisti di motore, il peso massimo al decollo indicato daI D M 19.11.1991;
b.
l'Ae C I ha facoltà di accertare, in qualsiasi momento, la veridicità della dichiarazione deI proprietario dell'apparecchio (art 2, punto 2 deI D PR 28 aprile 1993, n 207);
c.
il peso a vuoto, il peso massimo aI decollo e la velocità di stallo saranno determinati con criteri analoghi a quelli prescritti dalla normativa FAR 23 (Federal Aviation Regulations), JAR-VLA (Joint Aviation Requirements - Very Light Aircraft) e JAR OPS1 (JAR - OPERATIONS), recepita daI RAI (Registro Aeronautico Italiano);
d.
il D M 19 novembre 1991 consente l'attività di volo con solo pilota a bordo (equivalente al concetto di equipaggio minimo delle FAR 23), anche con apparecchi biposto muniti di motore; il medesimo D M, tuttavia, prevede anche le caratteristiche degli apparecchi monoposto;
e.
ai fini del V D S, l'Ae C I considererà quale peso standard del pilota, bagaglio escluso, il valore di 75 Kg;
f.
con entrambi i seggiolini occupati, un apparecchio biposto dovrà poter disporre, senza eccedere il peso massimo al decollo, di una quantità di carburante sufficiente almeno per un'ora di volo, alla potenza di crociera (75% della potenza massima sviluppata dal motore);
g.
l'Ae C I non procederà all'identificazione, qualora il tipo di apparecchio, di cui si chiede l'identificazione, sia ancora presente nel Registro Aeromobili del RAI

3. PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE

  1. Per i costruttori
    1. richiedere all'Ae C I di effettuare la pesata dell'apparecchio, che verrà verbalizzata come da schema riportato nel Mod. Ae C I \TO\013; in detta sede verranno anche definiti la configurazione di base (o le configurazioni di base, se la richiesta é per più di un modello), nonché il "peso a vuoto" di ciascuna configurazione, secondo lo schema riportato all'annesso 1 Mod Ae C I \TO\013;
    2. depositare presso l'Aero Club d'Italia una copia del manuale di impiego, redatto secondo le istruzioni e lo schema indicato dall'Ae C 1 Mod Ae C I \TO\012; nella prima parte del manuale dovrà essere contenuta la "configurazione di base" dell'apparecchio, che descriverà tutti i componenti, gli impianti, gli equipaggiamenti e gli strumenti installati; la configurazione di base dovrà indicare, inoltre, i seguenti dati caratteristici dell'apparecchio:
      1. peso a vuoto effettivo (con pesata);
      2. peso massimo al decollo (dato del costruttore);
      3. velocità di stallo, in I S A (International Standard Atmosphere), senza potenza (manetta ridotta), al peso massimo, con ali livellate e con flap estesi, se installati;
      4. capacità del serbatoio carburante;
      5. consumo orario di carburante al 75 % della potenza massima sviluppata dal motore;
      6. carico utile

      I seguenti dati:
      • PESO A VUOTO
      • PESO MASSIMO AL DECOLLO
      • VELOCITA' DI STALLO
      • CONSUMO ORARIO AL 75% DELLA POTENZA MASSIMA

      dovranno essere riportati su un'unica targhetta, (come da schema di cui al Mod AeCI\TO\016, da porre, evidenziata e ben leggibile, sul cruscotto strumenti.
      Il manuale sarà siglato, in ogni sua pagina, dal "costruttore" e sarà accompagnato da una lettera di deposito, firmata dal medesimo, che autorizzi, tra l'altro, l'Ae CI a metterlo a disposizione di chi ne avesse diritto;
    3. fornire copia del suddetto manuale ad ogni acquirente, unitamente ad una "autocertificazione", resa nelle forme di legge, in duplice copia, del costruttore (se questi si identifica in una ditta o società, sarà allora redatta a firma del legale rappresentante della stessa, tale qualificantesi), contenente la dichiarazione (Mod AeCI\TO\014), con la quale si conferma all'acquirente che l'apparecchio, da questi comprato, é conforme alla configurazione di base indicata nel manuale di impiego depositato in Ae C I e corrisponde ai dati caratteristici di cui al precedente paragrafo 3a (2) Qualora si tratti della vendita di un kit di montaggio, il venditore dovrà fornire all'acquirente una "autocertificazione", resa nelle forme di legge, in duplice copia, secondo il Mod AeCI\TO\015.
    4. ai fini della identificabilità degli apparecchi muniti di motore, si terrà conto di un ragionevole peso a vuoto limite, salva la facoltà di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni di conformità alle norme di legge di cui all'art 2 del D P R 28 aprile 1993 n 207 (Nota l'escursione nel limite di peso a vuoto é funzione delle potenze installate e dei relativi consumi).

  2. Per i proprietari di apparecchi V.D.S.:
    1. richiedere al costruttore, all'atto dell'acquisto, copia del "Manuale di impiego" relativo all'apparecchio VDS acquistato;
    2. inoltrare all'Ae C I , a norma dell'art 2 del D PR 28 aprile 1993 n 207, l'istanza di identificazione del proprio apparecchio, secondo lo schema riportato nel Mod AeCI\TO\001, allegandovi:
      • una delle copie della "autocertificazione di conformità" alla configurazione di base, (Mod AeCI\TO\014) di cui al precedente punto 3 a (3), rilasciata dal costruttore all'atto dell'acquisto;
      • n. 2 esemplari delle dichiarazioni di conformità rilasciate dal proprietario di cui al
        Mod AeCI\TO\002 (prodotto industriale), oppure
        Mod AeCI\TO\003 (kit montaggio), oppure
        Mod AeCI\TO\004 (autocostruito), oppure
        Mod AeCI\TO\005 (pendolare), oppure
        Mod AeCI\TO\005bis (deltaplano, parapendio, aliante VDS), oppure
        Mod AeCI\TO\005ter - (paramotore) a seconda del tipo di apparecchio di cui si chiede l'identificazione, con firme autenticate nelle forme di legge;
      • n. 4 fotografie a colori, formato cartolina dell'apparecchio, di cui n 2 prese frontalmente e n 2 prese di lato;
       
    3. per i kit di montaggio assemblati direttamente dall'utente, in luogo dell'"autocertificazione di conformità" rilasciata dal costruttore del Kit, il proprietario assemblatore rilascerà la dichiarazione di rispondenza del mezzo alle norme di legge, che il proprietario deve allegare all'istanza di identificazione (Mod AeCI\TO\003).


NOTE

a)
resta inteso che l'AeCI , a norma dell'art 2 comma 4, del citato D P R n 207/93, si riserva la facoltà di accertare, in ogni momento, la conformità fra le sopra accennate dichiarazioni e le caratteristiche obbiettive degli apparecchi, dei quali viene richiesta l'identificazione, nonché di quelli già identificati.
b)
E' in facoltà, in ogni caso, di qualsiasi richiedente l'identificazione, produrre il manuale d'impiego per i mezzi esclusi dall'obbligo.

4. PASSAGGI DI PROPRIETA' E/O
MODIFICHE DI APPARECCHI V.D.S.

a)
Qualora trattasi di trasferimento di proprietà e/o di modifiche di apparecchio V D S, la dichiarazione deI costruttore dovrà, comunque, essere allegata alla documentazione presentata alI' Ae C I per la registrazione del passaggio di proprietà e/o delle modifiche stesse.
b)
nel caso di richieste di annotazione del passaggio di proprietà di un "autocostruito", l'acquirente é tenuto a rilasciare all'Ae C I una dichiarazione con la quale attesti di essere a conoscenza delle caratteristiche tecniche ed operative del mezzo (tale dichiarazione é contenuta nel Mod AeCI\TO\004) ed ad allegare il manuale di impiego rilasciato dal cedente
MODULISTICA Ae.C.I. AD USO DEI PROPRIETARI DI APPARECCHI V.D.S.
(allegata alla presente circolare)

Mod. Ae.C.I.\TO\001: istanza di identificazione  (vedi nuova versione per paramotori nella sezione Immatricolazioni)
Mod. Ae.C.I.\TO\002: dichiaraz. conformità per apparecchio costruito su scala industriale;
Mod. Ae.C.I.\TO\003: dichiaraz. conformità per apparecchio costruito da kit di montaggio;
Mod. Ae.C.I.\TO\004: dichiaraz. conformità per apparecchio autocostruito in proprio;
Mod. Ae.C.I.\TO\005: dichiaraz. conformità per apparecchio pendolare;
Mod. Ae.C.I.\TO\005 bis: dichiaraz. conformità per deltaplano, parapendio e aliante V D S ;
Mod. Ae.C.I.\TO\005 ter: dichiaraz. conformità per paramotore; (vedi nuova versione per paramotori nella sezione Immatricolazioni)
Mod. Ae.C.I.\TO\006: istanza per passaggio di proprietà;
Mod. Ae.C.I.\TO\007: dichiaraz. conformità per passaggio di proprietà di apparecchio costruito su scala industriale o su kit;
Mod. Ae.C.I.\TO\008: dichiaraz. conformità per passaggio di proprietà di apparecchio autocostruito o pendolare;
Mod. Ae.C.I.\TO\008 bis: dichiaraz. conformità per passaggio di proprietà di apparecchio privo di motore(deltaplano, parapendio e aliante V D S );
Mod. Ae.C.I.\TO\008 ter: dichiaraz. conformità per passaggio di proprietà di apparecchio tipo paramotore;
Mod. Ae.C.I.\TO\009: dichiarazione di cessione/acquisto
Mod. Ae.C.I.\TO\010: istanza di modifica di apparecchio;
Mod. Ae.C.I.\TO\011: dichiarazione di conformità a seguito di modifica caratteristiche per apparecchi V D S con motore
Mod. Ae.C.I.\TO\011 bis: dichiarzione di conformità a seguito di modifica caratteristiche per apparecchi V D S privi di motore;
Mod. Ae.C.I.\TO\011 ter. dichiarazione di conformità a seguito di modifica caratteristiche per apparecchi V D S tipo paramotore

MODULISTICA Ae.C.I. AD USO DEI COSTRUTTORI DI APPARECCHI
(allegata alla presente circolare)

Mod. Ae.C.I.\TO\012 schema del manuale di impiego ed istruzioni per la redazione del manuale di impiego degli apparecchi V DS ;
Mod. Ae.C.I.\TO\013 modello di verbale di pesata
Mod. Ae.C.I.\TO\014. modello di autodichiarazione di conformità alla configurazione di base dell'apparecchio, rilasciata dal costruttore all'atto dell'acquisto;
Mod. Ae.C.I.\TO\015 modello di autodichiarazione di conformità alla configurazione di base dell'apparecchio, rilasciata dall'importatore/rivenditore del kit;
Mod. Ae.C.I.\TO\016 schema della targhetta dati da apporre sul cruscotto

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing.Vitttorio ZARDO)

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